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Novità fiscali 2017

INCENTIVI FISCALI RELATIVI AGLI IMMOBILI

l’agevolazione fiscale prevista per gli interventi di efficientamento energetico operati sugli immobili è stata prorogata, sempre nella misura del 65%, a tutto il 31 dicembre 2017
per le persone fisiche, i liberi professionisti e gli enti non commerciali occorrerà fare riferimento alla data dell’effettivo pagamento delle fatture (criterio di cassa) mentre, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, rileverà la data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dal momento di pagamento delle fatture (criterio di competenza)
la proroga al 31 dicembre 2017 interessa anche le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al D. lgs. n.311/2006, sostenute dal 1° gennaio 2015 sino a fine 2017, per un valore massimo di detrazione di euro 60.000.

è stata inoltre prorogata al 31 dicembre 2021, sempre nella misura del 65%, la detrazione per efficienza energetica relativa agli interventi che interessano le parti comuni degli edifici condominiali (artt. 1117 e 1117-bis del c.c.) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (art.1, c.2, lett. a), n. 2), L. n.232/2016)
viene infine riproposto il meccanismo, già previsto per il 2016, per il recupero della detrazione per risparmio energetico a favore dei soggetti c.d. “incapienti” ovvero coloro che, rientrando nella c.d. “no tax area”, non hanno modo di beneficiare del risparmio fiscale (no imposta netta). Possibilità di optare per la cessione della detrazione a favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi.

Detrazione per risparmio energetico incrementata al 70% o al 75% quando: per le spese sostenute nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetta con l’aliquota del 70%, in luogo dell’ordinaria del 65%, a condizione che l’intervento interessi l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della SDL dell’edificio medesimo (come, ad esempio, nel caso in cui l’edificio venga dotato del “cappotto termico”) la detrazione viene invece incrementata al 75% (in luogo del 65%) per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. del 26 giugno 2015.

Nella detrazione per risparmio energetico «potenziata»:
sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Ad esempio, nel caso di condominio con 8 appartamenti, il 70% (o, a seconda dei casi, il 75%) sarà calcolato su un plafond massimo di 320.000 euro (40.000 euro X 8), con conseguente detraibilità per il condominio di un importo massimo di 224.000 euro (calcolato come prodotto tra 320.000 euro e il 70%)

Obbligo della perizia
Tra i requisiti Eco bonus 2017 c’è la perizia obbligatoria degli edifici, per cui per ottenere lo sconto Irpef, il condominio, deve richiedere il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di certificazione e sulla quale l’Enea, effettuerà dei controlli, anche a campione.
Le false dichiarazioni, faranno decadere da beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.

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